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Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006 (Rv. 589640 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Conseguente giudizio di accertamento del credito - Estinzione del processo esecutivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589640-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, la mancata dichiarazione del terzo produce l'effetto dell'apertura di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo su richiesta del creditore procedente, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., senza che possa invocarsi l'estinzione del processo esecutivo, la quale si verifica nei casi indicati dagli articoli 629 e 631 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 631

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)