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Sez. 3, Sentenza n. 4201 del 22/02/2010 (Rv. 611678 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso fondato sulle risultanze della c.t.u. disposta in appello - Principio di autosufficienza - Indicazione circa la presenza della relazione tecnica nel fascicolo di merito o circa il modo di individuazione della medesima - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611678-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)