Sez. 1, Sentenza n. 4885 del 07/03/2006 (Rv. 587748 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Adesione acritica alla consulenza tecnica - Omesso esame di deduzioni rilevanti - Deduzione in sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Esigenza di verifica dell'incidenza causale del vizio di motivazione - Conseguenze - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le pertinenti parti della consulenza tecnica ritenute insufficientemente o erroneamente valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, esaurendosi diversamente la doglianza nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)