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Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 15/02/2011 (Rv. 617224 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Ricorso fondato su un determinato atto del processo - Onere della parte di produrlo a pena di improcedibilità - Sussistenza - Richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617224-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

A norma dell'art. 369, primo e secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)