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Sez. L, Sentenza n. 5798 del 22/11/1985 (Rv. 442980 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELL'ENTE - DELEGA A PERSONA DIVERSA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442980-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELL'ENTE - DELEGA A PERSONA DIVERSA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 75 cod. proc. civ., secondo cui le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta per legge o per statuto, significa che la fonte della rappresentanza legale va ricercata nella legge o nello statuto, ma non esclude che la rappresentanza giudiziale dell'ente (nella specie, una società per azioni) possa essere assunta, in base a delega validamente conferita da persona diversa dal legale rappresentante che da questo abbia ricevuto specifico mandato. Pertanto, in tale ipotesi la legittimazione processuale del mandatario deve essere verificata in base al negozio di procura, secondo le regole della rappresentanza volontaria, e non con riferimento allo statuto sociale. (Conf 3533/77, mass n 387121).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)