Sez. L, Sentenza n. 3666 del 03/05/1990 (Rv. 466967 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - CONFERIMENTO DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AD ALTRO SOGGETTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZA - DIFETTO DI "LEGITIMATIO AD PROCESSUM" - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - CONFERIMENTO DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AD ALTRO SOGGETTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZA - DIFETTO DI "LEGITIMATIO AD PROCESSUM" - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO - LIMITI.*
Il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non può validamente delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, allorché tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale. Consegue che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, l'accertamento della quale, trattandosi di un presupposto attinente alla regolare Costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato sul punto. (V 4893/87, mass n 453514, sulla seconda parte; (Conf 6621/83, mass n 431345, sulla prima parte; (contra 5798/85, mass n 442980; (contra 5877/82, mass n 423633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)