Sez. L, Sentenza n. 1017 del 25/01/2001 (Rv. 543440 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Società di capitali - Mandato per il giudizio d'appello - Stesura a margine o in calce - Rilascio da parte di procuratore della persona giuridica - Mancata produzione della relativa procura notarile - Omessa specificazione del contenuto di detta procura - Inidoneità del mandato alle liti - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
In caso di appello proposto a nome di una società di capitali, deve essere rilevata anche d'ufficio l'inammissibilità del gravame per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in cui questa, stesa a margine o in calce all'atto d'appello, sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica ma la menzionata procura notarile non sia stata allegata, né comunque ne sia stato specificato il contenuto, con la conseguente impossibilità di verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)