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Sez. 3, Sentenza n. 19578 del 20/04/2004 Ud. (dep. 28/04/2004) Rv. 228478 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Pneumatici usati - Procedura semplificata - Messa in riserva - Nozione - Accatastamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228478-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

I pneumatici usati, in quanto rifiuti speciali non pericolosi, possono essere avviati al recupero attraverso le procedure semplificate di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede l'avvio delle operazioni decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività. Il semplice accatastamento di detti rifiuti non equivale alla "messa in riserva di rifiuti" e pertanto non determina la violazione della disposizione indicata per l'inizio prematuro delle attività di recupero. (La Corte ha, al riguardo, osservato che la messa in riserva, infatti, deve rispondere a determinate condizioni, previste dall'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1997, quali lo stoccaggio separato dei rifiuti da altre materie prime presenti nell'impianto e l'accatastamento su basamenti pavimentati o impermeabilizzati; e specificamente per i pneumatici usati è anche richiesto il lavaggio, la triturazione e, per i pneumatici non ricostruibili, la vulcanizzazione o la selezione delle carcasse.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., DM Ambiente 05/02/1998 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)