Sez. 3, Sentenza n. 40237 del 24/09/2002 Ud. (dep. 28/11/2002) Rv. 225698 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività di raccolta e recupero dei rifiuti - Recupero di rifiuti per destinazioni diverse da quelle indicate nel pertinente decreto ministeriale - Procedura semplificata di comunicazione regolata dall'art. 33 del d. lgs. n. 22 del 1997 - Insufficienza - Autorizzazione di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 22 del 1997 - Necessità - Attività realizzate in esito a mera comunicazione - Reato di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di trattamento e recupero dei rifiuti, le attività suscettibili di legittimazione attraverso la procedura semplificata di cui all'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono quelle individuate mediante un apposito decreto ministeriale che determini qualità e quantità del materiale interessato, e condizioni tecniche del relativo recupero. Ne consegue che attività concernenti rifiuti individuati in un decreto ministeriale, ma destinati ad utilizzazioni diverse da quelle considerate nel decreto stesso, devono essere abilitate mediante l'autorizzazione di cui all'art. 28, in mancanza della quale è integrato il reato sanzionato all'art. 51 del citato decreto legislativo. (Fattispecie relativa al recupero di pneumatici per la produzione di fertilizzanti per serre agricole, e dunque per attività diverse da quelle regolate dal d.m. 5 febbraio 1998, concernente il riciclaggio e recupero di pneumatici non ricostruibili usurati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)