Sez. L, Sentenza n. 2683 del 26/03/1997 (Rv. 503280 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Relativi all'ammissibilità del ricorso - Notificazione - Omissione - Partecipazione del difensore della controparte alla udienza di discussione - Idoneità ai fini dell'attuazione del contraddittorio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la mancata notificazione del deposito di un documento relativo all'ammissibilità del ricorso, effettuato ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., successivamente al deposito di tale atto, non preclude l'utilizzabilità del medesimo, se il contraddittorio al riguardo è assicurato dall'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte (che nella specie nulla aveva dedotto in tale sede riguardo al sopravvenuto deposito in cancelleria della procura, già menzionata nel ricorso, attributiva dei poteri rappresentativi al soggetto in persona del quale la persona giuridica ricorrente si era costituita in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)