Sez. L, Sentenza n. 2974 del 01/04/1996 (Rv. 496721 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese - Nuova disciplina "ex" art. 49 legge n. 88 del 1989 - Disposizione transitoria - Attività iniziate in precedenza - Applicabilità delle norme previgenti - Data dell'accertamento - Irrilevanza - Legittimità - Costituzionale - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali e con riguardo ai datori di lavoro che abbiano iniziato la loro attività anteriormente al 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, il cui art. 49 ha dettato la nuova disciplina della materia, la norma transitoria posta dal terzo comma di tale disposizione comporta l'ultrattività degli inquadramenti disposti in conformità della normativa e dei criteri previgenti, qualunque ne sia la fonte e ancorché il provvedimento relativo sia intervenuto successivamente alla detta data, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 novembre 1994 n. 378, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della disposizione in questione in rapporto agli artt. 3 e 41 Cost., pur manifestando la necessità che il legislatore provveda in tempi ragionevoli a porre fine agli effetti ultrattivi della precedente disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)