Sez. L, Sentenza n. 2240 del 27/02/1995 (Rv. 490750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese - Criteri ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità ad attività iniziate prima della entrata in vigore di detta legge - Esclusione - Ultrattività dei pregressi inquadramenti - Sussistenza - Fattispecie relativa all'inquadramento dell'Unione provinciale cooperative come impresa industriale ed al conseguente obbligo di iscrizione dei dirigenti all'I.N.P.D.A.I. anche per il periodo successivo a detta legge.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima della data di entrata in vigore della legge predetta, attesa, per le attività già iniziate, l'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, non essendo riferibile alle sole attività plurime di cui alla prima parte del terzo comma del citato art. 49 la previsione (di permanente validità) contenuta nella seconda parte di questo stesso comma. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha ritenuto - cassando l'impugnata sentenza - che la natura di impresa industriale attribuita all'Unione provinciale cooperative in riferimento all'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44 comportava per la stessa l'obbligo di iscrivere i propri dirigenti all'I.N.P.D.A.I. anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)