diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4837 del 18/05/1994 (Rv. 486661 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Inquadramento delle imprese in attività prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Disciplina transitoria "ex" terzo comma art. 49 legge citata - Interpretazione - Impresa di servizi aggregata al settore del commercio con decreto ex art. 34 d.P.R. n. 797 del 1955 e contestualmente inquadrata nel settore dell'industria in forza di sentenza del giudice ordinario - Doppio inquadramento - Conservazione anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 citata.
Stato
decisa il 1994-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486661-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere

In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali e con riguardo ai datori di lavoro che abbiano iniziato la loro attività anteriormente al 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, il cui art. 49 ha dettato la nuova disciplina della materia, la disciplina transitoria posta dal terzo comma di tale disposizione va interpretata nel senso che "restano validi" tutti gli inquadramenti dei datori di lavoro nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura disposti in conformità alla normativa ed ai criteri previgenti, qualunque ne sia la fonte ed ancorché il provvedimento, relativo al periodo anteriore alla data predetta, sia intervenuto successivamente ad essa. Consegue che, in forza di tale disciplina transitoria, una impresa di servizi, aggregata al settore del commercio con decreto del Ministro del Lavoro - emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 797 del 1955 (di approvazione del testo unico sugli assegni familiari) e divenuto definitivo per difetto di tempestiva impugnazione davanti al giudice amministrativo - e contestualmente inquadrata nel settore dell'industria a fini della previdenza dei dirigenti, in forza di sentenza del giudice ordinario, conserva, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, il doppio inquadramento che le spettava in precedenza.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)