Sez. L, Sentenza n. 12686 del 20/06/2016 (Rv. 640392 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Carenza di legittimazione processuale - Ratifica - Limite delle decadenze processuali - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
La ratifica degli atti processuali compiuti da un soggetto carente della capacità di stare in giudizio è inidonea a sanare le decadenze processuali nel frattempo intervenute, avendo la sanatoria efficacia "ex nunc". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse inidonea a impedire il verificarsi dell'estinzione del giudizio la delibera del comitato di gestione della Cassa edile di mutualità ed assistenza di autorizzazione ad agire del suo Presidente, intervenuta oltre la scadenza del termine fissato per la riassunzione del giudizio sospeso dall'art. 412 bis c.p.c., "ratione temporis" vigente, e, dunque con effetto estintivo già verificato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)