Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3084 del 17/02/2016 (Rv. 638909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicabilità dell'art. 182 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, al processo tributario - Difetto di legittimazione processuale della persona fisica rappresentante dell'ente - Ratifica e sanatoria - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile il disposto di cui all'art. 182 c.p.c. (come modificato dalla novella di cui alla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza (organica) di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione in appello del liquidatore nominato a seguito dello scioglimento della società, rispetto al ricorso proposto in primo grado dal precedente legale rappresentante ormai privo di poteri al momento della sottoscrizione dell'atto di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)