Sez. 5, Sentenza n. 18062 del 14/09/2016 (Rv. 640960 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Difetto di legittimazione processuale della persona fisica rappresentante dell'ente - Ratifica e sanatoria - Formulazione dell'art. 182 c.p.c. anteriore e successiva alla l. n. 69 del 2009 - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora la persona giuridica abbia agito in giudizio a mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla, la sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha effetto "ex nunc", per cui, ove sia intervenuta oltre il termine per presentare ricorso, non impedisce la definitività dell'atto, mentre nella nuova formulazione, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009, ha efficacia retroattiva anche sul piano sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)