Sez. 2, Sentenza n. 5210 del 10/01/2001 Cc. (dep. 05/02/2001) Rv. 218164 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Congelamento dei termini previsto dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen. - Udienze tenute prima e dopo la scadenza del termine virtuale massimo della custodia - Distinzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare, il cd congelamento automatico dei termini, previsto dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen., comporta che siano sottratti alla durata complessiva della custodia tutti i giorni in cui sono tenute le udienze, senza distinguere tra udienze precedenti o successive alla scadenza del termine ordinario, dovendosi la distinzione ritenere irrilevante alla luce del disposto automatismo, che determina il progressivo spostamento in avanti dal termine originariamente previsto via via che sono tenute le udienze (con relativa sottrazione dei giorni corrispondenti dalla durata complessiva della custodia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)