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Sez. 6, Sentenza n. 1072 del 25/03/1998 Cc. (dep. 19/05/1998) Rv. 210657 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Congelamento dei termini previsto dall'art. 297, comma quarto, c.p.p. - Sospensione dei termini prevista dall'art. 304, comma secondo, c.p.p. - Differenze - Indicazione - Cumulabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210657-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, mentre l'art. 297, comma quarto, c.p.p. introduce l'istituto del cosiddetto "congelamento" , in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienza e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, l'art. 304, comma secondo, c.p.p. prevede, in caso di dibattimenti particolarmente complessi, la sospensione dei termini di custodia cautelare, per effetto di un provvedimento del giudice, operante anche sugli intervalli fra le udienze e tra queste e il momento di deliberazione della decisione (cosiddetti tempi morti). Poiché i due istituti sono completamente autonomi, nei casi in cui venga adottato il provvedimento previsto dal comma secondo dell'art. 304, di più ampia portata temporale, il periodo di "congelamento" viene ad essere assorbito da quello di durata della sospensione, con la conseguenza della non cumulabilità dei periodi stessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)