Sez. 1, Sentenza n. 3430 del 08/11/1974 (Rv. 371947 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - PRESCRIZIONE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - DAL PAGAMENTO VOLONTARIO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - PRESCRIZIONE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - DAL PAGAMENTO VOLONTARIO.*
La norma dell'art 75 della legge sull'assegno, secondo la quale l'Azione di ulteriore regresso si prescrive nel termine di sei mesi dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno si riferisce ad un pagamento spontaneo e volontario, eseguito, cioe, prima che sia iniziato nei suoi confronti il regresso giudiziale, e, quindi, prima dell'esaurimento dell'efficacia dell'assegno come titolo di credito.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)