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Sez. 1, Sentenza n. 5638 del 09/06/1990 (Rv. 467632 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA - PORTATORE - AZIONE CARTOLARE DI REGRESSO - PRESCRIZIONE - AZIONE CAUSALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467632-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA - PORTATORE - AZIONE CARTOLARE DI REGRESSO - PRESCRIZIONE - AZIONE CAUSALE - AMMISSIBILITÀ.*

Il portatore di una cambiale-tratta, che, dopo aver tempestivamente provveduto a far levare protesto per mancata accettazione del trattario, abbia perduto l'Azione cartolare di regresso contro il proprio girante, per decorso del termine prescrizionale di un anno (art. 94 secondo comma del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669), può agire contro il medesimo girante con Azione causale, previo deposito ed offerta in restituzione del titolo (art. 66 del citato decreto), atteso che la suddetta prescrizione non preclude il regresso cambiario del convenuto contro il traente (od i precedenti giranti), il quale è soggetto ad autonoma prescrizione semestrale dalla data del pagamento (terzo comma del predetto art. 94). (V 3430/74, mass n 371947).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)