Sez. L, Sentenza n. 237 del 13/01/1998 (Rv. 511505 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Violazione di tali criteri - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Sussistenza - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori assoggettati a licenziamento collettivo per riduzione di personale (quali quelli previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti collettivi, accordo esteso "erga omnes" con d.P.R. 14 luglio 1960 n.1019) - criteri che, di regola, concorrono tra loro, senza perĂ² che sia precluso, in linea di principio, al datore di lavoro di dare la preferenza alle esigenze tecniche e produttive - i lavoratori licenziati hanno diritto esclusivamente al risarcimento del danno con riferimento alle retribuzioni non percepite.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)