Sez. L, Sentenza n. 6858 del 13/07/1998 (Rv. 517162 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri "ex" accordi interconfederali del 1950 e 1965 - Osservanza - Obbligo del datore di lavoro derivante dal contratto di lavoro - Configurabilità - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Disciplina previgente - Conseguenze della violazione dei criteri - Responsabilità risarcitoria del datore di lavoro - Nesso causale tra violazione e licenziamento del singolo lavoratore - Accertamento - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamenti collettivi, l'osservanza dei criteri di scelta fissati dagli accordi interconfederali del 1950 e del 1965 è oggetto di un obbligo integrativo dell'obbligazione principale derivante dal contratto di lavoro e la loro inosservanza non rappresenta un mero abuso di un diritto; ne consegue che, in applicazione dei criteri sull'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., è sufficiente per il lavoratore contestare l'adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di rispettare i criteri stessi (i quali impongono valutazioni comparative basate su dati in possesso del debitore) per porre a carico del medesimo l'onere di provarne il rispetto (salva la possibilità per il lavoratore di provare che la sua individuazione come destinatario in concreto del provvedimento di risoluzione, nel margine di indifferenza che eventualmente residuava dopo l'applicazione dei criteri, è stato determinato da motivi discriminatori o comunque illeciti). Tuttavia la responsabilità risarcitoria, che, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, consegue all'inosservanza dei criteri di scelta, presuppone l'accertamento da parte del giudice del nesso causale tra l'inadempimento e il danno e, quindi, che risulti che l'osservanza dei criteri di scelta avrebbe comportato l'esclusione dal licenziamento del singolo lavoratore interessato. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, oltre ad essere inadeguatamente motivata circa la avvenuta violazione dei criteri dell'anzianità e dei carichi di famiglia, non conteneva l'accertamento di detto nesso causale per ciascuno dei lavoratori interessati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)