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Sez. L, Sentenza n. 7716 del 18/12/1986 (Rv. 449698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

In ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti collettivi, accordo esteso erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, i lavoratori licenziati hanno diritto al risarcimento del danno con riferimento alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento fino a quella della nuova occupazione. (V 3128/86, mass n 446137; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)