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Sez. L, Sentenza n. 3374 del 06/03/2003 (Rv. 560946 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Fattispecie di assunzione a termine autonoma rispetto alle ipotesi ex legge n. 230 del 1962 - Proroga del termine iniziale - Ammissibilità - Limiti - Sussistenza di particolari ragioni inerenti l'azienda - Necessità - Esclusione - Permanenza delle condizioni soggettive - Necessità.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560946-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n.230, la quale prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste invece per il contratto a termine in generale dalla cit. legge n.230 del 1962, in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), trovando la sua disciplina ed i suoi limiti esclusivamente nell'apposita previsione contenuta nel suddetto art. 8. Consegue che è consentita alla volontà delle parti, a prescindere dalla sussistenza di particolari ragioni oggettive inerenti l'azienda, la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità purché mantenuta entro il menzionato limite massimo di dodici mesi e purché permangano le condizioni soggettive che ne hanno reso possibile l'originaria stipulazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)