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Sez. L, Sentenza n. 15820 del 14/12/2001 (Rv. 551137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, ex art. 8 legge n. 223 del 1991 - Fattispecie autonoma di assunzione a tempo determinato - Configurabilità - Ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge n. 230 del 1962 - Necessità - Esclusione - Contrasto con la Direttiva comunitaria n. 70 del 1999 - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'art. 8, secondo comma, legge n. 223 del 1991, nel disporre che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, configura una nuova e diversa ipotesi, rispetto a quelle già previste dalla legge n. 230 del 1962, di lecita apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro, al fine di ampliare la possibilità di assunzione di lavoratori in mobilità, sia pure in occupazioni temporanee, e di mantenere gli stessi in attività in vista della successiva ed eventuale stipulazione di contratti a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'assunzione a termine di tali lavoratori non è soggetta alla ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla citata legge n. 230 del 1962; né tale previsione contrasta con la Direttiva CEE n. 70 del 1999, intesa ad evitare l'abuso dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, essendo l'apposizione del termine rimessa non già all'arbitrio delle parti, bensì ad una situazione oggettiva, quale la crisi dell'impresa datrice di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)