Sez. L, Sentenza n. 9174 del 10/07/2000 (Rv. 538354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Fattispecie di assunzione a termine autonoma rispetto alle ipotesi ex legge n.230/62 - Proroga del termine iniziale - Ammissibilità - Limite massimo di dodici mesi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n.223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n.230, la quale prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste invece per il contratto a termine in generale dalla cit. legge n.230 del 1962, in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), trovando la sua disciplina ed i suoi limiti esclusivamente nell'apposita previsione contenuta nel suddetto art. 8. Consegue che è consentita alla volontà delle parti la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità, purché mantenuta entro il menzionato limite massimo di dodici mesi.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)