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Sez. 1, Sentenza n. 5974 del 11/11/1981 (Rv. 416754 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - EFFICACIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1981-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416754-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - EFFICACIA EX TUNC.*

La reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale ha introdotto il sistema della stabilità reale sostituendolo a quello preesistente della stabilità obbligatoria, comporta che il rapporto di lavoro deve intendersi ripristinato con effetto "ex tunc" dalla data dell'intimato licenziamento. (Conf 1927/76, mass n 380723).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)