Sez. L, Sentenza n. 1886 del 22/02/1988 (Rv. 457808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO FERIALE - INCLUSIONE DI OGNI ELEMENTO RETRIBUTIVO OBBLIGATORIO, CONTINUATIVO, DETERMINATO O DETERMINABILE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO FERIALE - INCLUSIONE DI OGNI ELEMENTO RETRIBUTIVO OBBLIGATORIO, CONTINUATIVO, DETERMINATO O DETERMINABILE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*
Benché durante il periodo feriale competa al lavoratore il trattamento economico di cui godeva nel normale periodo lavorativo, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità, tuttavia non necessariamente detto trattamento deve essere comprensivo di ogni elemento retributivo, atteso che - non essendo tale criterio di omnicomprensività prescritto né dall'art. 36 cost. Nè dall'art. 2109 cod. civ. - le parti sindacali possono liberamente determinare gli elementi della retribuzione che debbono essere posti a base del suddetto trattamento per ferie. (V 7155/87, mass n 455299; (V 6171/86, mass n 448450).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)