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Sez. L, Sentenza n. 7155 del 01/09/1987 (Rv. 455299 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - AFFIDAMENTO ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE COLLETTIVA - INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE RELATIVE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA "INDENNITÀ DI PRESENZA" PREVISTA DAL CCNL 23 LUGLIO 1973.*
Stato
decisa il 1987-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455299-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - AFFIDAMENTO ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE COLLETTIVA - INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE RELATIVE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA "INDENNITÀ DI PRESENZA" PREVISTA DAL CCNL 23 LUGLIO 1973.*

La Determinazione della retribuzione dovuta per le ferie (come quella di ogni altro emolumento indiretto per il quale l'omnicomprensività della retribuzione, non esistente a livello di principio generale, non sia specificamente adottata dalla legge) resta affidata all'autonomia negoziale collettiva. Dalla quale va quindi desunto - con riguardo alle singole componenti retributive - se le parti ne abbiano voluto o meno il computo nel compenso per le ferie. A tal fine l'interpretazione delle clausole contrattuali costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito e censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione od errori logico-giuridici. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui - con riguardo alla "indennità di presenza", prevista dal C.C.n.L. 23 luglio 1973 - ne aveva affermato l'includibilità nella base di calcolo del compenso ferie, senza sostanzialmente valutare se tale fosse l'effettiva intenzione delle parti stipulanti il predetto contratto). (V 6171/86, mass n 448450; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)