Sez. 3, Sentenza n. 5609 del 13/05/1986 Ud. (dep. 16/06/1986) Rv. 173132 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA COSTITUZIONE ALLO ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA - NUMERO ED ENTITÀ DELLE SINGOLE OPERAZIONI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA IN TEMA DI REATO CONTINUATO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA COSTITUZIONE ALLO ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA - NUMERO ED ENTITÀ DELLE SINGOLE OPERAZIONI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA IN TEMA DI REATO CONTINUATO.*
Per il reato di abusiva Costituzione all'estero di disponibilità valutaria, il legislatore ha inteso servirsi della tecnica sanzionatoria della proporzionalità della pena per colpire, integralmente e senza temperamenti riduttivi, l'effettiva e totale entità economica (in termini di ricchezza sottratta alla gestione valutaria nazionale) abusivamente costituita all'estero; per cui, si deve necessariamente prescindere dal numero e dall'entità delle singole operazioni effettuate per realizzarla, le quali assumono una Rilevanza meramente strumentale che le pone al di fuori dello schema del reato continuato. (Conf mass n 163690, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)