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Sez. 3, Sentenza n. 3426 del 10/01/1984 Ud. (dep. 14/04/1984) Rv. 163690 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA COSTITUZIONE DI ATTIVITÀ ALL'ESTERO - PENA RAPPORTATA ALL'INTERA MASSA PATRIMONIALE - CONSEGUENZA IN TEMA DI CONTINUAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163690-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA COSTITUZIONE DI ATTIVITÀ ALL'ESTERO - PENA RAPPORTATA ALL'INTERA MASSA PATRIMONIALE - CONSEGUENZA IN TEMA DI CONTINUAZIONE.*

Il legislatore penale valutario ha inteso servirsi della tecnica sanzionatoria della proporzionalità della pena per colpire integralmente e senza temperamenti riduttivi l'effettiva entità economica, in termini di ricchezza sottratta alla gestione valutaria nazionale, di una singola o di una pluralità di operazioni concorrenti alla formazione all'estero di una massa patrimoniale attiva. Ne consegue la necessità di una penalizzazione rapportata al valore complessivo della frode ed insuscettibile di temperamento con l'istituto della continuazione. (V mass n 159789; (Conf mass n 158215; (Conf mass n 159786).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)