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Sez. 2, Sentenza n. 711 del 05/03/1968 (Rv. 331933 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - IN GENERE - APPAGAMENTO DI NUOVE ESIGENZE DI VITA - LICEITA.*
Stato
decisa il 1968-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331933-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - IN GENERE - APPAGAMENTO DI NUOVE ESIGENZE DI VITA - LICEITA.*

L'uso, da parte di ciascun condomino, della cosa comune o delle parti comuni di un edificio costituisce mero Esercizio del diritto di comproprieta. Tale uso e sottoposto dall'art. 1102 cod.civ. a due limiti fondamentali - a) divieto di alterare la destinazione della cosa comune b) divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Con il rispetto di tali limiti e consentito al condomino di fare il piu ampio uso della cosa comune, in relazione a nuove esigenze di vita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)