Sez. 2, Sentenza n. 876 del 20/03/1969 (Rv. 339241 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ABUSO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ABUSO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'uso, da parte del condomino, della cosa comune incontra due limiti e, precisamente a)il divieto di alterare la destinazione della cosa comune b) il divieto di impedire agli altri partecipanti alla comunione di farne parimenti uso secondo il loro diritto onde solo col rispetto di tali limiti e consentito al condomino di utilizzare per un fine tutto proprio la cosa comune. Dal che deriva che il diritto di ciascun partecipante di fare, in relazione a nuove esigenze di vita, il piu ampio uso della cosa comune e correlativo al principio del mantenimento del rapporto di equilibrio con i diritti degli altri condomini, i quali non debbono subire limitazioni che si concretino in un pregiudizio giuridicamente rilevante ed apprezzabile. L'apprezzamento della sussistenza dell'alterazione della destinazione della cosa comune e dell'impedimento del pari uso della stessa da parte degli altri condomini, demandato al giudice di merito, rimane insindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. (V. 1254-68, mass. 332780 711-68, mass. 331933 e 331934 1560-67, mass. 328330 167-66, mass. 320320 153-66, mass. 320297 473-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)