diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3374 del 19/10/1968 (Rv. 336411 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - MURI MAESTRI - APERTURA DI FINESTRE O BALCONI - POSSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336411-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - MURI MAESTRI - APERTURA DI FINESTRE O BALCONI - POSSIBILITA - LIMITI.*

Negli edifici in condominio, il proprietario di un singolo piano, o di una porzione di piano, puo servirsi, nel suo esclusivo interesse, dei muri perimetrali o di altre parti comuni dell'edificio ed apportare ad esse innovazioni(apertura di nuove porte o vedute verso aree comuni ingrandimento o spostamento di vedute preesistenti trasformazione di finestre in balconi o in pensili ampliamento o prolungamento dei balconi), a condizione che non venga alterata la loro destinazione, non sia pregiudicata la solidita e l'estetica dell'edificio e non siano comunque compromessi i diritti degli altri partecipanti alla comunione. La salvaguardia dei diritti dei compartecipanti alla comunione in tanto ha ragione d'essere in quanto all'opera dei condomini consegua una limitazione del concorrente diritto - da valutarsi con concreto riferimento al caso particolare, avuto riguardo alla peculiarita di ogni singola fattispecie - di fare parimenti uso della cosa comune. Al riguardo, e necessario che l'opera di un condomino assuma Rilevanza tale da comprimere il diritto di altro partecipante, e non e sufficiente che l'opera stessa integri soltanto un disagio non apprezzabile. Conf. 3361-68, massima n. 336386 1740-68, massima n. 333615 711-68, massima n. 331933, 1560-67, massima n. 328330).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)