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Sez. 1, Sentenza n. 2529 del 28/03/1990 (Rv. 466217 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - MUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - PROPOSIZIONE, IN APPELLO, DELLA DOMANDA DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466217-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - MUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - PROPOSIZIONE, IN APPELLO, DELLA DOMANDA DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La domanda di pagamento a titolo di indebito arricchimento di quanto sia stato chiesto in primo grado a titolo di risarcimento del danno può essere proposta in appello non sostituendo domanda nuova, sempre che sia fondata sulle stesse circostanze fatte valere in primo grado e sia formulato in modo idoneo ad instaurare il contraddittorio in presupposti dell'affermato arricchimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)