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Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 20/03/1995 (Rv. 491276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danno proposta in primo grado - Richiesta in appello della stessa somma a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa - Domanda nuova - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa di quanto sia stato richiesto in primo grado a titolo di risarcimento del danno può essere proposta in appello per la prima volta, non costituendo domanda nuova, se sia fondata sulle stesse circostanze di fatto prospettate in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)