Sez. 5 - , Ordinanza n. 24517 del 04/11/2020 (Rv. 659808 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni - Principio di stretta legalità - Applicabilità di sanzione per omesso versamento di imposta a fattispecie di ottenimento di rimborso non dovuto - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di violazioni tributarie, la sanzione prevista per la dichiarazione di credito inesistente non è applicabile alla fattispecie di rimborso non dovuto, atteso che il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni tributarie, in assenza di una medesima "ratio" sanzionatoria, preclude l'applicazione della sanzione a fattispecie diversa da quella prevista.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)