Sez. 5 - , Ordinanza n. 21390 del 06/10/2020 (Rv. 659472 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Accise - Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie commesse da persona fisica - Art. 7 d.l. n. 269 del 2003 - Portata - Applicabilità anche ai soggetti privi di personalità giuridica - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di accise, con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie commesse da persona fisica in rapporto di dipendenza, organico o altro rispetto alla persona giuridica, l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, limitando la riferibilità di dette sanzioni al rapporto fiscale proprio di società o enti riconosciuti, con esclusione di qualunque responsabilità della persona fisica (salva quella penale eventualmente configurabile), non si applica ai soggetti privi di personalità giuridica, dovendosi ritenere ragionevole il diverso trattamento stante la diversità delle due situazioni considerate, donde la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto inoperante l'art. 7 cit. non solo perché inapplicabile agli enti privi di personalità, ma anche in forza dell'accertata artificiosa costituzione della società da parte delle persone fisiche, effettive beneficiarie dell'evasione dell'accisa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)