Sez. 3, Sentenza n. 281 del 06/02/1970 (Rv. 345147 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - DIVIETO DI CUI AGLI ARTT 2721 E 2722 COD CIV - PROVA DISPOSTA ED ESEGUITA SENZA OPPOSIZIONE - DEROGABILITA - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA ANCHE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - DIVIETO DI CUI AGLI ARTT 2721 E 2722 COD CIV - PROVA DISPOSTA ED ESEGUITA SENZA OPPOSIZIONE - DEROGABILITA - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA ANCHE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*
La prova testimoniale vietata dalle Disposizioni degli artt 2721 e 2722 cod civ - le quali pero, non essendo dettate da ragioni di ordine pubblico, mirano unicamente alla tutela di interessi privatistici - deve, tuttavia, ritenersi legittimamente acquisita al processo qualora sia stata disposta ed eseguita senza opposizione delle parti, potendosi desumere, dal fatto concludente della mancata opposizione, che le parti abbiano voluto derogare alle norme che limitano la prova. Il principio non puo, pero, essere esteso alla prova avente per oggetto l'esistenza di un negozio per il quale, a norma dell'art 2725 cod civ sia richiesta ad substantiam la prova scritta, dovendosi in codesta ipotesi rilevare di ufficio l'inammissibilita della prova testimoniale che dalla parte quindi puo essere eccepita per la prima volta anche in Corte di Cassazione. (sulla prima parte, V 990-68, massima n 332394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)