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Sez. 1, Sentenza n. 3288 del 17/11/1971 (Rv. 354760 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE NORME LIMITATIVE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354760-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE NORME LIMITATIVE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - PRECLUSIONE.*

L'inosservanza delle norme che concernono l'ammissibilita della prova testimoniale non puo essere ne rilevata d'ufficio ne eccepita dopo l'espletamento della prova medesima, giacche non essendo tali norme fondate su ragioni d'ordine pubblico, la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo, quando sia stata eseguita senza opposizione delle parti. (Conf 990'68, mass n 332394; V 281'70, mass n 345147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)