Sez. 1, Sentenza n. 990 del 30/03/1968 (Rv. 332394 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Le limitazioni legali all'ammissione della prova testimoniale non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettate soltanto per la tutela di interessi privatistici, onde l'inosservanza di tali limitazioni non e rilevabile di ufficio, ma deve essere espressamente dedotta dalla controparte ed in difetto di opposizione la prova raccolta deve ritenersi definitivamente acquisita e valida ai fini del decidere. (Cfr. 2273-65 1679-64). Conforme alle sentenze n. 2514-67, massima n. 329842 n. 273-67, massima n. 326066, e n. 1429-66, massima n. 322840.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)