Sez. L, Sentenza n. 4958 del 29/05/1996 (Rv. 497863 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Rilevabilità d'ufficio - Riesame in secondo grado del corpo della sentenza passato in giudicato, a seguito dell'appello proposto da parte non soccombente in ordine al medesimo punto - Influenza - Esclusione - Fattispecie in tema di classificazione di imprese ai fini fiscali e contributivi.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Il giudicato interno relativo ad una statuizione della sentenza di primo grado non impugnata dalla parte da essa pregiudicata, limitatasi a proporre appello, in via principale, avverso altro capo della sentenza predetta, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione e non è escluso dal fatto che il giudice di secondo grado (senza compiere alcuna verifica in ordine all'esistenza di preclusioni al riguardo) abbia riesaminato la questione oggetto della suindicata statuizione per sollecitazione - non giustificata da un interesse collegato ad un'obiettiva soccombenza sul punto - contenuta nella memoria di costituzione e appello incidentale della controparte, rimasta soccombente in ordine ad altra statuizione della stessa sentenza. (Principio affermato in fattispecie concernente la classificabilità di una casa di cura - per periodo anteriore al marzo 1989 - come azienda industriale ai fini degli sgravi contributivi di cui alla legge 1968/n. 1089, nonché la relativa quantificazione, e come azienda commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 360, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)