Sez. L, Sentenza n. 12141 del 24/11/1995 (Rv. 494783 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Verificazioni in appello - Rilevabilità in cassazione anche d'ufficio - Effetti - Cassazione senza rinvio - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità dell'appello proposto oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (che nelle controversie di lavoro non è soggetto a sospensione in periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969), ove non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare sul merito di un'impugnazione inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)