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Sez. 3, Sentenza n. 10580 del 14/10/1997 Ud. (dep. 21/11/1997) Rv. 208992 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria - Ragguaglio tra pene diverse - Violazioni commesse prima e dopo la legge 5 ottobre 1993 n.402 - Scindibilità - Applicazione della legge più favorevole.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208992-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

La configurazione del reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché comporti conseguenze sfavorevoli per l'imputato o condannato e non sia positivamente prevista da una norma specifica. Ne consegue che ai fini dell'applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod. pen.come modificato dalla legge 5 ottobre 1993 n.402, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per quest'ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole.(Fattispecie di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 l. 24 novembre 1981 n.689).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)