Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 14/01/2010 Ud. (dep. 22/03/2010) Rv. 246335 - 01
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Sospensione condizionale della pena - Limiti - Nuovo criterio di ragguaglio introdotto dalla L. n. 94 del 2009 - Applicabilità ai fatti pregressi - Sussistenza.
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE
L'aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all'art. 135 cod. pen. per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 15 luglio 2009, n. 94, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, cod. pen., è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in quanto norma più favorevole al condannato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 62 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)