Sez. U, Ordinanza n. 22647 del 29/10/2007 (Rv. 599967 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda (introdotta dalla società titolare di emittente radiofonica contro altra società dello stesso tipo per ottenere la cessazione di disturbi alle comunicazioni radiofoniche per utilizzazione della medesima frequenza - Regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 - Criterio di determinazione della giurisdizione - Mancata contestazione della legittimità della concessione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La cognizione della domanda proposta da un'emittente radiotelefonica o televisiva per far cessare i disturbi provocati da successivi utilizzatori della medesima frequenza è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e nemmeno in quella esclusiva di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto non si verte in tema di pubblici servizi, bensì di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/08/1990 num. 223 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)