Sez. U, Sentenza n. 20315 del 20/09/2006 (Rv. 591531 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda introdotta dalla società titolare di emittente radiofonica contro altra società dello stesso tipo anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 diretta all'ottenimento della cessazione di disturbi alle comunicazioni e al risarcimento dei danni - Criterio di determinazione della giurisdizione - Riconduzione della disciplina nell'ambito della legislazione speciale (legge n. 223 del 1990 e succ. modif.) - Effetti - Attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La cognizione della domanda, proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 e volta a conseguire, in favore, di una società titolare di un'emittente radiofonica nei confronti di altra società dello stesso tipo, l'emissione di un'ordine di inibizione nella prosecuzione della condotta di disturbo alle comunicazioni e la condanna al risarcimento del danno, spetta, in virtù dell'applicazione dei principi generali in tema di riparto della giurisdizione e della legislazione speciale sul servizio televisivo (in particolare, delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223 e succ. modif. ed integr.), alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, nella materia delle concessioni, la controversia tra privati esula dalla giurisdizione amministrativa, costituendone oggetto non i rispettivi provvedimenti concessori (solo da interpretare), ma il diritto del primo concessionario a non essere limitato nello spazio a lui accordato dalla P.A. da provvedimenti successivi, che, senza essere adottati nei suoi confronti e senza prevedere modifiche al provvedimento precedente, consentano ad un successivo concessionario un'attività interferente sulla prima concessione, precisandosi che, a tal riguardo, non esercitano alcuna incidenza le previsioni contenute negli artt. 1.11 e 1.26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 422 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 650 CORTE COST., Legge 31/07/1997 num. 249 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 323 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)