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Sez. U, Sentenza n. 15610 del 10/07/2006 (Rv. 592846 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Impianti radiotelevisivi locali - Controversie fra privati sul preuso di frequenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Applicabilità del d.lgs. n. 80 del 1998 alle controversie pendenti al 30 giugno 1998 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592846-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La controversia insorta fra soggetti privati in ordine al cd. preuso delle frequenze radiotelevisive (e all'accertamento di non conformità a diritto dell'installazione di esercizio dell'impianto e all'inibizione all'uso) è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando si faccia valere non l'llegittimità della concessione rilasciata all'altra emittente, ma la situazione di fatto connotata dal preuso. Né, ai fini della determinazione della giurisdizione, può trovare applicazione nel giudizio di specie, introdotto nel 1994, il d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80, che, all'art. 45, comma 18, stabilisce che nei procedimenti pendenti al 30 giugno 1998 resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme in vigore a quella data.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)