diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997 (Rv. 502960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Onere probatorio del ricorrente.
Stato
decisa il 1997-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorrente per Cassazione che denunci la mancata ammissione di un mezzo istruttorio ha l'onere di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività delle prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)