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Sez. L, Sentenza n. 6751 del 26/07/1996 (Rv. 498776 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Controllo in sede di legittimità - Funzione - Limiti - Riferimento ad un punto decisivo - Necessità - Estremi.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498776-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione - affinché non si risolva in una nuova formulazione del giudizio di merito - non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare la legittimità della base di quel convincimento, e analogamente, esso non consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo la sussistenza di un mero sintomo di ingiustizia, fermo restando che il difetto riscontrato deve riguardare un "punto decisivo" (tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso) e deve essere identificato dallo stesso ricorrente anche negli elementi rilevanti ai fini dell'apprezzamento della "causalità dell'errore", in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)